Accesso alle terme
Con l’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale
Presentando la prescrizione (redatta su ricettario del S.S.N.) del proprio medico di base, di un pediatra o dello specialista convenzionato (asl).
La ricetta medica deve indicare la cura termale da effettuare con la diagnosi corrispondente, secondo i termini del D.M. del 15/12/1994, e attenendosi a quelle che sono le vigenti normative sui ticket e le esenzioni, il codice di esenzione deve essere riportato sulla ricetta dal medico prescrittore (Codice di esenzione Nazionale e non Regionale).
I non esenti pagano un Ticket di € 45,00 | Gli esenti parziali pagano € 3,10 | I totalmente esenti non pagano.
Da privato: pagando il ciclo di cura.
CURE CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE)
Le Terme di Antonimina-Locri sono accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e si può accedere con la semplice richiesta del medico curante, di un pediatra o da uno specialista convenzionato, solo per le seguenti cure con il seguente codice da inserire su ciascuna impegnativa medica:
CODICI CONVENZIONE SSN:
COD. 89.90.2
12 bagni + 12 fanghi terapeutici
COD. 89.91.2
Ciclo di cure inalatorie ( 12 aerosol + 12 inalazioni)
COD. 89.92.1
12 irrigazioni vaginali
COD. 89.92.2
12 irrigazioni vaginali con bagno
Il S.S.N. prevede solo un ciclo di cura l’anno, fatta eccezione per le categorie protette, che possono usufruire di un secondo ciclo di cura diverso dal primo (art. 57 c.3,I n. 833/78; art. 13 c. 6 del D.L. n. 463/93).
CURE NON CONVENZIONATE (A PAGAMENTO)
- Visite specialistiche orl
- Visite specialistiche ginecologiche
- Esame audiometrico
- Cateterismi tubarici
- Politzer
- Docce nasali micronizzate
- Idromassaggi
- Massaggi Terapeutici manuali
Come accedere alle cure termali in convenzione con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale)
Delibera Giunta Regionale del 5 maggio 2009 n. 247
Aggiornata con Decreti del Commissario ad acta della Regione Calabria n°37 del 6/5/2011, n°45 del 8/6/2011, n°61 del 22/07/2011 e n° 67 del 29/7/2011
- Esenti per patologie
Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i. limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia (da 001 a 0nn);
Soggetti affetti da patologie di cui al D.M. 279/01 (da RAannn a RQannn);
I Soggetti di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione.
- Esenti per categorie
Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02;
Invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L01;
Invalidi per lavoro di cui ai codici di esenzione L02
(tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta);
Invalidi di lavoro di cui ai codici di esenzione L03 limitatamente alle prestazioni correlate con la patologia e tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta;
Invalidi di lavoro di cui ai codici di esenzione L04 limitatamente alle prestazioni correlate con la patologia;
Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01;
Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S02
(tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta);
Invalidi per servizio di cui ai codici di esenzione S03 e S04 limitatamente alle prestazioni correlate con la patologia e tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta;
Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04;
Invalidi civili di cui al codice di esenzione C03
(tenuti al pagamento della quota fissa pari a € 3,10 a ricetta);
I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06;
Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01;
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;
Soggetti che godono di tutele particolari (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 ‐ da M01 a M41 – M99 ‐M50 ‐ M52;
Soggetti che devono eseguire prestazioni correlate all’attività di donazione o perché a rischio di infezione HIV D.Lgs. 124/98 codice T01 e B01;
Detenuti ed internati (F01)
- Esenti per reddito
Decreto del Commissario ad acta della Regione Calabria del 25 ottobre 2010, n. 19
‐ Modifica al regolamento di compartecipazione alla spesa sanitaria‐ticket, per motivi di reddito, con adeguamento alla normativa nazionale (legge 537/1993)
I soggetti che hanno diritto all’esenzione per reddito devono appartenere alle seguenti categorie:
E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993); non hanno pertanto diritto all’esenzione i soggetti di età compresa tra 6 e 65 anni, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare).
E02: disoccupati ‐ e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993).
E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico (art.8 comma 16 della L. 537/1993)
E04: titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993)
La quota di partecipazione alla spesa per i Soggetti non esenti è di €. 45,00. Le categorie L02 L03 S02 S03 S04 C03 sono tenute al pagamento della quota fissa di 3,10 € a ricetta.
- Categorie protette
Le c.d. categorie protette (ex art.57 comma 3 l.n.833/78 e art.13 c.6 D.L. n.463/83, come modificato dalla legge di conversione L.n.638/83) possono fruire, nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico. Vengono fatti rientrare in questa categoria: invalidi per causa di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi, invalidi del lavoro. Se si effettuano due terapie contemporaneamente, queste devono essere prescritte dal medico su due diverse impegnative sulle quali deve essere riportato il codice di invalidità. Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione proposta, sotto la propria responsabilità che, nell’anno solare in corso, non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
LE MODALITA’ PER CERTIFICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE
Il diritto alla esenzione per reddito o patologia dal pagamento del ticket, deve essere indicato, da parte del medico, nell’apposito spazio della prescrizione ( ricetta ) e non può essere certificato al momento dell’accettazione del paziente